Decreto Vaccini. La circolare congiunta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute
La comunicazione fornisce indicazioni chiare sulla documentazione da presentare, sulle scadenze previste e sulla loro armonizzazione con il calendario scolastico e con l’effettivo avvio delle lezioni.
Per quanto riguarda i documenti, la circolare ricorda che è possibile fornire alle scuole:
- idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all’età;
ovvero
- idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale; l’attestazione può essere rilasciata solamente dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN;
ovvero
- idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per l’omissione o il differimento delle vaccinazioni;
ovvero
- copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate) secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.
Servizi e scuole dell’infanzia
Per le famiglie con figli che frequentano servizi educativi per l’infanzia o scuole dell’infanzia (incluse quelle private non paritarie) bisognava presentare la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017.
La presentazione della documentazione è requisito di accesso. Quindi, già per l’anno scolastico 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non hanno potuto accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non l’abbiano presentata entro i termini.
In caso di autocertificazione il minore avrà accesso ai servizi, ma entro il 10 marzo 2018 dovrà pervenire alla scuola un’idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (certificato vaccinale). In caso contrario il minore non potrà più accedere ai servizi.
La circolare precisa inoltre, che:
- il minore che non è ancora in regola con le vaccinazioni alla data del 10 marzo 2018 (come comprovato dal certificato esibito) è di conseguenza escluso dall’accesso ai servizi educativi per l’infanzia;
- il minore rimarrà comunque iscritto ai servizi educativi per l’infanzia in attesa della certificazione;
- il minore potrà essere nuovamente ammesso ai servizi solo successivamente alla presentazione della documentazione richiesta, attestante l’avvenuta vaccinazione.
Scuole del I e II ciclo
Per chi ha figli iscritti alla scuola del I e II ciclo o nei centri di formazione professionale regionale la documentazione va presentata entro il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 marzo per chi ha prodotto un’autocertificazione) e non costituisce requisito di accesso alla scuola. La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all’ASL territorialmente competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.
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FONTI / BIGLIOGRAFIA
Ministero della Salute. Comunicato stampa n. 89 del 1° settembre 2017