Decreto Vaccini. La circolare congiunta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno diramato in data 1 settembre una circolare congiunta con indicazioni operative, relative all’anno scolastico 2017/2018, per l’attuazione della legge in materia di prevenzione vaccinale. La circolare ha lo scopo di agevolare le famiglie nell’adempimento degli obblighi vaccinali, che sono al centro della nuova normativa approvata a tutela della salute pubblica, e di favorire un positivo rapporto scuola-famiglia in fase di prima attuazione della normativa.
La comunicazione fornisce indicazioni chiare sulla documentazione da presentare, sulle scadenze previste e sulla loro armonizzazione con il calendario scolastico e con l’effettivo avvio delle lezioni.
Per quanto riguarda i documenti, la circolare ricorda che è possibile fornire alle scuole:
  • idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all’età;

ovvero

  • idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale; l’attestazione può essere rilasciata solamente dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN;

ovvero

  • idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per l’omissione o il differimento delle vaccinazioni;

ovvero

  • copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate) secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.
In particolare, proprio per agevolare le famiglie, per l’anno scolastico 2017/2018, la richiesta di appuntamento per vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL un appuntamento per fare le vaccinazioni non ancora somministrate.

Servizi e scuole dell’infanzia

Per le famiglie con figli che frequentano servizi educativi per l’infanzia o scuole dell’infanzia (incluse quelle private non paritarie) bisognava presentare la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017.
La presentazione della documentazione è requisito di accesso. Quindi, già per l’anno scolastico 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non hanno potuto accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non l’abbiano presentata entro i termini.
In caso di autocertificazione il minore avrà accesso ai servizi, ma entro il 10 marzo 2018 dovrà pervenire alla scuola un’idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (certificato vaccinale). In caso contrario il minore non potrà più accedere ai servizi.
La circolare precisa inoltre, che:
  1. il minore che non è ancora in regola con le vaccinazioni alla data del 10 marzo 2018 (come comprovato dal certificato esibito) è di conseguenza escluso dall’accesso ai servizi educativi per l’infanzia;
  2. il minore rimarrà comunque iscritto ai servizi educativi per l’infanzia in attesa della certificazione;
  3. il minore potrà essere nuovamente ammesso ai servizi solo successivamente alla presentazione della documentazione richiesta, attestante l’avvenuta vaccinazione.
In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini sarà segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.


Scuole del I e II ciclo
Per chi ha figli iscritti alla scuola del I e II ciclo o nei centri di formazione professionale regionale la documentazione va presentata entro il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 marzo per chi ha prodotto un’autocertificazione) e non costituisce requisito di accesso alla scuola. La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all’ASL territorialmente competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.


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FONTI / BIGLIOGRAFIA
Ministero della Salute. Comunicato stampa n. 89 del 1° settembre 2017