Covid-19 e Viaggi: le misure per gli spostamenti

La pandemia di COVID-19 ha determinato una Babele di norme per i viaggiatori. Ma l'avvio delle campagne vaccinali ha consentito l'introduzione di strumenti che semplificano gli spostamenti, come lo EU Digital COVID Certificate, o Green Pass, valido nei Paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen. Nel resto del mondo, invece, rimane una maggiore frammentarietà.

La pandemia di COVID-19 ha segnato l'inizio di un periodo abbastanza complicato per i viaggiatori.

Per tutelare la salute delle proprie comunità, limitando la diffusione del virus Sars-CoV-2 e, quindi, contagi e decessi da COVID-19, pressoché tutti i Paesi del mondo hanno attuato misure restrittive in entrata ed in uscita.

Una vera e propria Babele di norme che ha compreso obblighi di tamponi PCR, test antigenici, quarantene, isolamenti, vaccinazioni, tracciamenti, cui dover adempiere per spostarsi da un luogo all'altro, sia per lavoro che per turismo, con solo poche eccezioni.

A quasi due anni dall'inizio dell'emergenza, si è ben lontani dalla libertà di movimento dell'era pre-COVID, ma l'avvio delle campagne vaccinali di massa ha consentito l'introduzione di alcuni strumenti che consentono di semplificare gli spostamenti intra- ed inter-nazionali.

Uno di questi strumenti è lo EU Digital COVID Certificate (o Certificato Digitale COVID dell'Unione Europea), anche noto in gergo come Green Pass, che agevolerà gli spostamenti tra i Paesi aderenti al programma.

Lo EU Digital COVID Certificate (Certificato Digitale COVID dell'Unione Europea), o Green Pass (Pass Verde)

Che cos'è?

Lo EU Digital COVID Certificate (Certificato Digitale COVID dell'Unione Europea) è un certificato dotato di un codice bidimensionale a barre di tipo QR code e di una firma digitale dell'ente che lo rilascia. E' interoperabile (ovvero riconosciuto) nei 27 Paesi dell'Unione Europea più Islanda, Norvegia, Liechtenstein, e Svizzera. I Paesi aderenti all'iniziativa hanno stabilito l'1 luglio 2021 come data di entrata in vigore del certificato, riconoscendo che, se entro l'1 luglio alcuni Paesi non fossero pronti a rilasciare il certificato nel formato concordato, altri formati transitori potrebbero essere riconosciuti fino al limite massimo del 12 agosto.

A che cosa serve?

Lo EU Digital COVID Certificate non è un prerequisito essenziale per circolare, ma serve solo ad agevolare gli spostamenti, consentendo di evitare quarantene e test antigenici o molecolari, grazie al riconoscimento della validità di test diagnostici e vaccinazioni svolti in altri Paesi.

Cosa certifica?

Tale certificato attesta almeno uno dei seguenti stati:

  1. la ricezione di una prima o unica dose di vaccino anti Covid-19 da almeno quindici giorni -> ed è in questo caso valido fino alla data della seconda dose, qualora questa sia prevista dal ciclo vaccinale, oppure per 9 mesi qualora il ciclo vaccinale preveda una singola dose;
  2. il completamento di un ciclo vaccinale bi-dose anti Covid-19 -> ed è in questo caso valido per 9 mesi dall'ultima dose del ciclo vaccinale;
  3. la guarigione dall'infezione Sars-Cov-2 -> ed è in questo caso valido per 6 mesi dalla refertata guarigione;
  4. la negatività a un test molecolare o antigenico per la ricerca del virus Sars-Cov-2 -> ed è in questo caso valido per 48 ore dall'esecuzione del test.

Ci sono eccezioni?

Ai singoli Stati Membri è riconosciuta autonomia decisionale su alcuni ambiti:

  • possono decidere quali vaccini riconoscere: non solo vaccini approvati dall'Agenzia Europea del Farmaco (o EMA, European Medical Agency), ma anche vaccini riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e non ancora riconosciuti dall'EMA;
  • possono riconoscere la validità o meno del test antigenico anti-Sars-Cov-2, accettando eventualmente solo quello molecolare NAAT, Nuclear Acid Amplification Test, o Test di Amplificazione degli Acidi Nucleici;
  • possono stabilire se considerare o meno come immuni i soggetti che hanno ricevuto una sola somministrazione di un ciclo vaccinale bi-dose;
  • possono in ogni momento re-introdurre limitazioni alla libertà di circolazione sulla base dell'evoluzione dei dati epidemiologici.

Gli accordi europei prevedono comunque che ciò che viene riconosciuto ai propri cittadini debba essere riconosciuto anche ai cittadini degli altri Paesi europei, dell'Islanda, della Norvegia, del Liechtenstein, della Svizzera, e, auspicabilmente, anche ai cittadini di Vaticano, Monaco, Andorra, e San Marino.

The certificate will be valid in all EU and Schengen zone countries (highlighted in green in the map). Source: https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-digital-covid-certificate/
The certificate will be valid in all EU and Schengen zone countries (highlighted in green in the map). Source: https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-digital-covid-certificate/

Come ottenere lo EU Digital Covid Certificate?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 Giugno 2021 denominato Green Pass ha stabilito, in attuazione del Decreto Legge (DL) n. 52 del 22 aprile 2021, articolo 9, comma 10, le modalità di rilascio della Certificazione Verde Digitale COVID-19 (altrimenti definita come Digital Green Certificate, DGC), che funge anche da EU Digital Covid Certificate, o Green Pass.

IL DGC viene rilasciato gratuitamente dal Ministero della Salute, attraverso la Piattaforma Nazionale DGC, che riceve dati giornalieri dalle singole regioni. Il cittadino può ottenere la Certificazione Verde (o Green Pass):

  1. direttamente, tramite il sito web www.dgc.gov.it;
  2. tramite il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) regionale;
  3. tramite l'applicazione (app) Immuni;
  4. tramite la app IO.

Tali modalità possono richiedere una identità digitale (SPID o CIE) e/o un codice univoco relativo alla refertazione di riferimento. Tali codici univoci possono essere i seguenti: CUN, Codice Univoco Nazionale, per i referti relativi a test molecolari; NRFE, per i tamponi antigenici rapidi; NUCG, per il certificato di guarigione; AUTHCODE, inviato automaticamente via SMS o e-mail dalla Piattaforma Nazionale DGC all'interessato, entro 24-48 ore, al contatto comunicato in sede di prestazione sanitaria. 

Per chi non ha la possibilità di utilizzare questi strumenti digitali, è possibile richiedere il DGC tramite il Medico di Medicina Generale, il Pediatra di Libera Scelta, o il Farmacista.

Per risposte ad eventuali dubbi ed assistenza tecnica, è possibile telefonare al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute o al centralino della app Immuni 800.91.24.91.

Come utilizzare lo EU Digital Covid Certificate?

Una volta ottenuto, il Green Pass può essere esibito alle autorità e ai soggetti autorizzati al controllo sia in forma digitale che cartacea.

È comunque utile informarsi prima della partenza sulla situazione normativa del luogo di destinazione?

Sì. Il Green Pass europeo non è un passepartout o un prerequisito necessario per poter viaggiare, ma un documento che agevola gli spostamenti tra Paesi europei grazie all'utilizzo di una piattaforma informativa comune. Se i singoli Paesi Membri re-introducono nuove restrizioni alla libera circolazione in base all'evoluzione epidemiologica della pandemia, e, in particolare, alla diffusione delle Varianti virali di Particolare Interesse, o Variants of Concern, VOC, sia con che senza Green Pass lo spostamento potrebbe essere inibito o soggetto a specifiche. Si consiglia, dunque, di continuare a far riferimento al sito web istituzionale www.reopen.europa.eu prima di mettersi in viaggio, per consultare le aggiornate norme in vigore nei Paesi Membri dell'Unione Europea, e di Liechtenstein, Islanda, Svizzera, e Norvegia.

Viaggiare in Italia

In Italia la circolazione sul territorio nazionale rimane disciplinata dal decreto legge n. 52 del 22 Aprile 2021:

  • per gli spostamenti in entrata o in uscita da zone rosse e arancioni si deve essere muniti di Certificazione Verde Covid-19 (un certificato comprovante l'avvenuta vaccinazione anti-Covid-19, test anti Sars-Cov-2 negativo, o avvenuta guarigione da COVID-19), oppure del Digital Green Certificate, rilasciato dalla Piattaforma Nazionale DGC;
  • per gli spostamenti entro zone gialle e bianche, invece, a partire dal 26 aprile, ci si può spostare liberamente, senza alcuna limitazione né certificazione necessaria.

Obbligatorietà del Green Pass in Italia

Il Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021, denominato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", ha introdotto l'obbligatorietà di possedere ed esibire il Green Pass per svolgere alcune attività con particolare rischio di diffusione virale. In questo modo si garantisce di essere a basso rischio di contrarre e trasmettere ad altri il virus in quanto vaccinati, immunizzati per avvenuta infeziona naturale evoluta in guarigione, o sottoposti ad un recente test anti-Sars-CoV-2 risultato negativo. 

A partire dal 6 agosto 2021, il Green Pass va posseduto da tutti i soggetti di età dai 12 anni in su ed esibito alle autorità preposte in versione digitale o cartacea, a meno che non si disponga di una certificazione medica attestante la motivata impossibilità di averlo. 

La Certificazione Verde diventa necessaria, dalla data su indicata, per: 

  • usufruire di piscine, centri natatori, palestre, centri sportivi e centri benessere, se al chiuso; 
  • andare al ristorante e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie al chiuso e sedersi al tavolo (non è invece necessario il Green Pass per chi sta all'aperto né per le consumazioni al bancone);
  • partecipare a banchetti che seguono cerimonie civili e religiose;
  • accedere a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, istituti e luoghi della cultura, mostre, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • partecipare a concorsi pubblici. 

I titolari o i gestori di questi servizi e attività sono tenuti a verificare che l'accesso a tali servizi e attività avvenga regolarmente, ovvero con il possesso di Certificazione Verde valida. 

In caso di violazione, può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente che dell'utente. E, qualora la violazione sia ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. 

Viaggiare fuori dall’Unione Europea

Il DPCM del 2 Marzo 2021 e successive ordinanze del Ministero della Salute (29 aprile 2021, 24 maggio 2021, 30 maggio 2021, 2 giugno 2021) hanno aggiornato, sulla base dell’andamento epidemiologico, i 5 elenchi di Paesi A, B, C, D, ed E, e la disciplina generale da tenere quando si viaggia verso questi Paesi o quando si è in rientro in Italia da questi Paesi. L'attuale normativa resterà valida fino al 30 luglio 2021. Per i Paesi dell’elenco E, inclusi quelli con misure speciali Brasile, Bangladesh, India, e Sri Lanka, è possibile viaggiare solo per motivi di comprovata necessità, e non dunque per turismo. Al rientro, inoltre, è obbligatorio: compilare un formulario on-line di localizzazione (il cosiddetto Passenger Locator Form, PLF); disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con un tampone nelle settantadue ore precedenti l’ingresso in Italia; informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia; sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria 10 giorni; raggiungere il proprio domicilio dall'aeroporto solo con mezzo privato; effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine dei 10 giorni di quarantena.

Per ogni elenco di Paesi sono comunque previste norme differenti e varie deroghe e specifiche, oltreché costanti aggiornamenti tramite ordinanze ministeriali sulla base del rischio epidemiologico. Per cui, si rimanda al portale Viaggiare Sicuri, curato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al link http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio, per rimanere sempre correttamente aggiornati sulle liste di Paesi A, B, C, D, E e le relative norme in vigore.

Prima di programmare un viaggio, la consultazione del sito Viaggiare Sicuri è consigliata anche per avere informazioni specifiche con schede per singolo Paese: un utile e affidabile strumento per programmare il proprio viaggio e i propri spostamenti in anticipo.